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OCC Sovraindebitamento
Ultimo aggiornamento Martedì 31 Ottobre 2023 13:03


l Ministero della Giustizia, in data 29 Luglio 2016, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo, al numero progressivo 66, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Il Referente dell'OCC è il dott. Cristiano Michelangeli
PDG d'iscrizione
Nomina Referente
Regolamento OCC Commercialisti Fermo
Elenco Gestori della Crisi
Incarichi conferiti - art. 6 comma 3 DM 202/2014
MODULISTICA:
Istanza nomina gestore
Modalità di presentazione dell'istanza
Calcolatore costi procedura
Calcolatore verifica merito creditizio
La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
Requisiti per l'accesso alla procedura
Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Fermo.
Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal
R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
- non svolgono attività d'impresa;
- sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
- sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
- sono imprenditori agricoli;
- sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.
Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"
(Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).
Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) una procedura disciplinata dalla L. 3/2012 (piano del consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni)
Non aver subito il debitore, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti:
-impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14);
-revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis)