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Formazione Professionale Continua

Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Febbraio 2016 14:24

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La Formazione Professionale Continua è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l'erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

La vigente regolamentazione sulla FPC prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell'arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno. Almeno 3 crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di Mediazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua sono state introdotte alcune importanti novità nelle modalità di attribuzione dell'esenzione dall'obbligo formativo.

Per gli iscritti che non esercitano la professione, per chi ha oltre 65 anni di età e per chi è iscritto nell'Elenco Speciale non è più previsto l'esonero totale dall'obbligo formativo, è invece riconosciuto un esonero parziale, che impone l'acquisizione di almeno 30 crediti nel triennio, con un minimo di 7 annui. 

Per il triennio in corso 2014/2016, tenuto conto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l'obbligo formativo impone di acquisire almeno 10 crediti.

Nei casi di malattia grave debitamente documentata riferita ad un coniuge, parente o affine entro il 1°grado o ad un componente il nucleo familiare, il nuovo Regolamento riconosce un esonero totale dall'obbligo formativo. Pertanto, gli Iscritti che si trovassero nella condizione indicata, potranno farne espressa richiesta all'Ordine.

Alla formazione tradizionale, svolta in aula, è affiancata anche quella in modalità telematica E - Learning per  consentire agli iscritti lo svolgimento di attività formative dal proprio studio professionale.

Regolamento attuativo della formazione professionale continua (18/03/2008)

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